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Amministrazione di Sostegno

Amministrazione di Sostegno

COS'È

L'amministrazione di sostegno è un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana.  Pertanto riguarda tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, costituire pegni o ipoteche, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio ;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati, procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

- fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, gli eredi del beneficiario o aventi causa.
 

CHI PUO' RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

 

CHI PUO' FARLO

Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente) il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

 

COME SI RICHIEDE 

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d’idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.
L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario.

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.
Si avvisa che l’evasione di marche e contributi potrà avvenire solo in via telematica attraverso il sito ministeriale PagoPA. https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp 
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.
Dopo la presentazione della domanda, in cancelleria verrà designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza.
Nel corso dell'udienza il giudice esaminerà il beneficiario ( nel caso di intrasportabilità potrà essere sentito anche da remoto o in vedeochiamata) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché' tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice verificherà la disponibilità e l’idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno.
In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà esaminato in un momento successivo.
L'amministratore deve depositare entro 60 giorni dalla nomina inventario dei beni del beneficiario e , con cadenza annuale dalla data del giuramento ,  il rendiconto e gli allegati seguendo la modulistica reperibile sul sito del Tribunale .
Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale e a sostituzione/rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

 

DOCUMENTI NECESSARI

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:

- Copia integrale dell'atto di nascita;
- Fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno
- Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso
- Eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia ovvero l’impossibilità di interagire con l’autorità giudiziaria anche da remoto;
- le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti da acquisire in luogo delle raccomandate ;
- il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti allegando documento di identità, certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale; 
- Inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- Documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
- Documenti di identità del richiedente e del beneficiario. Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito.

 

COSTI

- Pagamento telematico da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica. Si avvisa che l’evasione di marche e contributi potrà avvenire solo in via telematica attraverso il sito ministeriale PagoPA. https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp .

 

NOTA BENE

L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.
Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacita' delle persone.

 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Tribunale Ordinario di Aosta

Piano 3° / Stanza 308

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30

Responsabile:  Funz. Dott.ssa GALLI Rossana

Tel. 0165.306217

Mail: volontaria.giurisdizione.tribunale.aosta@giustizia.it

Pec: civile.tribunale.aosta@giustiziacert.it

 

 

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