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Rinuncia all'eredità

Rinuncia all'eredità

Un erede può decidere di non accettare l'eredità destinatagli, manifestandolo espressamente. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè, il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta.

La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.

La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.

Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. Al rinunciante subentrano i discendenti in rappresentazione art .467 c.c.

 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Tribunale Ordinario di Aosta

Piano 3° / Stanza 308

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30

Responsabile:  Funz. Dott.ssa GALLI Rossana

Tel. 0165.306217

Mail: volontaria.giurisdizione.tribunale.aosta@giustizia.it

Pec: civile.tribunale.aosta@giustiziacert.it

 

DOCUMENTAZIONE

I rinuncianti si devono presentare personalmente, previa prenotazione.

Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza, previo provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare in copia autentica. Per la redazione dell'atto occorrono:

1.        certificato di morte in carta libera (o autocertificazione);

documento valido di riconoscimento del rinunziante e del defunto, In originale e fotocopia;

2.         codice fiscale del defunto e del rinunciante, in fotocopia (anche se minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno);

3.         copia conforme del testamento (qualora esista);

Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno è necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

 

COME FARE

Su prenotazione telefonica (link prenotazione autonoma in aggiornamento)

L'atto viene formalizzato in giornata.

La copia conforme può essere ritirata, previo il pagamento dell’imposta di registro da effettuarsi tramite F24 all’Agenzia delle Entrate successivamente alla redazione dell’ atto

 - n. due marche  da bollo da € 16,00

 - n. una marca da bollo da € 11,80

- € 200,00 per l’imposta di registro da pagare circa 15 giorni dopo la redazione dell’atto seguendo le istruzioni rilasciate dalla cancelleria

(per la copia autenticata marca da € 16,00 e €11,80 di diritti di copia da pagare in modalità telematica con PagoPa)

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